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In quali casi il GSE dispone la decadenza della tariffa incentivante riconosciuta nell'ambito di una configurazione di autoconsumo diffuso?

Il GSE dispone la decadenza degli incentivi nel caso in cui, all'esito dell'attività di controllo o di verifica documentale, vengano accertate le seguenti violazioni rilevanti:

- perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità previsti per le singole configurazioni;

- presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, contenenti dichiarazioni mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi;

- manomissione degli strumenti di misura e/o dei dati di targa dei componenti rilevanti ai fini della determinazione del diritto di accesso agli incentivi e di determinazione dell'energia auto consumata;

- assenza, annullamento o revoca del titolo autorizzativo/abilitativo per la costruzione ed esercizio dell'impianto;

- violazione della normativa sul divieto di cumulo tra i sistemi di incentivazione e altre forme di incentivo o agevolazione;

- artato frazionamento della potenza degli impianti ammessi alla CACER;

- inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del GSE relativo all'esito dell'attività di controllo;

- comportamento ostativo o omissivo tenuto dal titolare dell'impianto nei confronti del Gruppo di Verifica, consistente anche nel diniego di accesso all'impianto stesso ovvero alla documentazione.

Fonte originale: GSE (KB0017003)

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Pubblicata: venerdì 19 luglio 2024, 02:00
Aggiornata: lunedì 29 settembre 2025, 02:00
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Categoria: FAQ
Tag GSE: Comunità Energetiche e Autoconsumo 2024

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