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Facility CACER: nuove regole operative per i contributi alle CER

Scopri le novità della Facility CACER: proroghe e nuove regole GSE per i contributi a fondo perduto destinati alle comunità energetiche rinnovabili.

A seguito del decreto-legge 19/2026, il GSE aggiorna le proprie regole per l’accesso ai fondi del PNRR anche in ambito Comunità Energetiche Rinnovabili.

Il Gestore dei Servizi Energetici ha pubblicato le nuove regole operative per la concessione dei contributi in conto capitale, noti come Facility CACER, destinati alla realizzazione di impianti di produzione legati alle comunità energetiche rinnovabili e ai sistemi di autoconsumo diffuso.

Si tratta di un aggiornamento strategico che recepisce le disposizioni del decreto PNRR 2026, introducendo una maggiore flessibilità temporale per la costruzione e l’entrata in esercizio degli impianti.

La “nuova” dotazione finanziaria ammonta a 795,5 milioni di euro, primariamente volta a coprire le domande attualmente in valutazione presso il GSE.

Le nuove direttive non riaprono i termini di un nuovo bando, ma disciplinano il programma di sovvenzione per tutte le domande già pervenute al GSE entro il termine del 30 novembre 2025.

Vedremo se poi lo stanziamento sarà sufficiente per consentire una vera e propria riapertura del contributo PNRR.

Le novità della Facility CACER per i contributi alle comunità energetiche

Il cambiamento più significativo introdotto dalla Facility CACER riguarda le scadenze operative per i beneficiari.

L’obiettivo fissato originariamente al 30 giugno 2026 non rappresenta più il termine ultimo per completare i lavori degli impianti.

Questa data è stata ridefinita come il limite massimo entro il quale il GSE dovrà ufficialmente stipulare gli accordi di concessione con i soggetti ammessi al finanziamento.

Per quanto concerne la costruzione e l’entrata in esercizio degli impianti, viene concesso un orizzonte temporale molto più flessibile (24 mesi di tempo a partire dalla data di comunicazione dell’accordo di concessione da parte del GSE).

In ogni caso, il termine inderogabile per l’entrata in esercizio degli impianti è il 31 dicembre 2027.

Modalità di erogazione e gestione dei fondi

L’accesso ai fondi prevede procedure differenziate in base alla potenza dell’impianto progettato, al fine di agevolare la gestione finanziaria dei lavori da parte delle imprese e dei cittadini coinvolti nella comunità energetica.

Per gli impianti con una potenza fino a 200 kW, i beneficiari possono richiedere un’anticipazione pari al 30% del contributo massimo riconosciuto, previa presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa.

Successivamente, sarà possibile richiedere il saldo a fine lavori.

In alternativa, si può optare per l’erogazione del 100% dell’importo direttamente a saldo.

Per gli impianti di taglia superiore, compresi tra 200 kW e 1000 kW, si aggiunge un’ulteriore opzione.

Oltre all’anticipo del 30% o al saldo unico, è consentito richiedere una quota intermedia pari al 40% del contributo, a condizione di aver già sostenuto e quietanzato spese per un importo equivalente.

Il saldo finale dovrà poi essere richiesto entro 120 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto, successivamente alla richiesta di accesso alla tariffa incentivante per l’energia condivisa.

Il principio DNSH e le regole di cumulabilità

Un aspetto cruciale per l’ottenimento e il mantenimento dei fondi è il rigoroso rispetto del principio DNSH, ovvero l’obbligo di non arrecare alcun danno significativo all’ambiente.

Sono categoricamente escluse dalla misura le attività legate ai combustibili fossili o quelle che generano emissioni di gas serra non in linea con i rigidi parametri europei.

Per quanto riguarda la cumulabilità, il testo normativo ribadisce il divieto di doppio finanziamento.

Il contributo a fondo perduto, che copre fino al 40% delle spese ammissibili, non può essere sommato ad altri contributi, crediti d’imposta o agevolazioni con fondi europei che insistano sui medesimi costi di progetto.

Verifiche e tempistiche procedurali

Il GSE manterrà il ruolo centrale nelle attività di verifica e controllo sull’avanzamento fisico e finanziario delle opere.

Per monitorare la reale tempistica di realizzazione, il gestore si avvarrà di controlli incrociati con il sistema gestito da Terna.

I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare l’avvio dei lavori entro 30 giorni tramite l’apposito portale informatico.

Eventuali modifiche al progetto iniziale sono consentite prima dell’erogazione del contributo, purché non alterino i requisiti fondamentali che hanno garantito l’ammissibilità alla misura.

È permesso, ad esempio, variare l’iter di connessione alla rete o la situazione soggettiva del beneficiario a seguito di riorganizzazione societaria o transitare verso un’altra configurazione di autoconsumo diffuso, garantendo così la necessaria dinamicità operativa per portare a compimento gli impianti.

Autore: Pier Paolo Franco
Pubblicazione: lunedì 30 marzo 2026, 02:00
Aggiornamento: martedì 31 marzo 2026, 02:00
Categorie: energia, news
Tag: Facility CACER, Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), contributo PNRR, Decreto PNRR 2026

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