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CER e qualifica ETS: Comunità Energetiche Rinnovabili come Enti del Terzo Settore

Scopri come le Comunità Energetiche Rinnovabili ETS possono massimizzare i benefici fiscali e sociali. Requisiti e adempimenti.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) rappresentano un modello innovativo di produzione e autoconsumo di energia, fondato su principi di sostenibilità, beneficio ambientale e impatto sociale. Parallelamente, il Terzo Settore (ETS), disciplinato dal Codice del Terzo Settore (CTS) (D.Lgs. 117/2017), incarna l’essenza dell’attività non lucrativa volta all’interesse generale o “bene comune” svolta da associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni, cooperative e in genere dagli enti no-profit.

La combinazione di questi due ambiti, attraverso la CER qualificate ETS, è un’opportunità strategica per massimizzare i benefici sociali e ambientali, offrendo al contempo vantaggi in termini di governance e fiscalità. Per gli investitori istituzionali, la Pubblica Amministrazione e i professionisti, comprendere le implicazioni legali e contabili di questa sinergia è cruciale per una pianificazione efficace.

Il connubio tra Comunità energetiche e Terzo Settore

La normativa che istituisce le CER in Italia, in particolare il D.Lgs. 199/2021, stabilisce che l’obiettivo primario di una CER non sia il profitto finanziario, ma l’erogazione di benefici ambientali, economici e sociali a favore dei membri e delle aree locali in cui opera. Questo scopo non lucrativo e di utilità sociale si allinea perfettamente con la missione degli Enti del Terzo Settore.

La CER ETS non è solo compatibile, ma appare il migliore inquadramento giuridico per una Comunità energetica incentivata in quanto permette di incanalare gli incentivi energetici (come la tariffa premio del GSE) anche verso finalità di pubblica utilità e supporto sociale ulteriori rispetto ai benefici ambientali, rafforzando la natura mutualistica e inclusiva della comunità energetica.

L’adozione della forma di una Comunità energetica ETS offre una struttura di governance che tutela il principio di assenza di scopo di lucro e garantisce trasparenza e partecipazione.

Uno Studio del Consiglio Nazionale del Notariato uscito nel 2024, sembra addirittura ritenere che solo le CER formalmente qualificate come ETS possano godere della detassazione degli incentivi ricevuti dal GSE, perché solo per le CER ETS l’attività volta «alla produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» è prevista come attività generale dal CTS e pertanto possono non concorrere alla formazione del reddito tassabile dell’ente.

Non siamo completamente d’accordo su questa interpretazione, ma affronteremo la questione in un futuro articolo.

Le forme giuridiche idonee per la qualifica

Il Codice del Terzo Settore prevede che un ETS possa assumere diverse forme giuridiche collettive. Le Comunità energetiche, sono solitamente costituite nella forma di Associazione (riconosciuta o non riconosciuta), Fondazione di partecipazione o Cooperativa (nel caso specifico, la Cooperativa sociale o altre cooperative a mutualità prevalente).

Le Associazioni offrono una struttura snella e focalizzata sulla partecipazione dei membri. Le Cooperative, d’altra parte, si prestano bene alla gestione di attività mutualistiche e di erogazione di servizi, tipiche della produzione energetica.

Indipendentemente dalla forma scelta, è necessario che lo statuto della Comunità energetica Terzo Settore rispetti i requisiti inderogabili imposti dal CTS.

I requisiti statutari di democraticità e porta aperta

Per conseguire la qualifica di ETS, gli statuti devono contenere clausole specifiche che riflettano i principi cardine del Terzo Settore prescritti dal CTS.

  • Assenza di scopo di lucro: deve essere sancito il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

  • Democraticità: è obbligatoria la previsione di un’organizzazione democratica, garantendo la partecipazione di tutti gli aderenti alla vita dell’ente (ad esempio, principio del voto capitario per le associazioni).

  • Porta aperta: è un corollario del principio di democraticità: lo statuto deve prevedere l’ammissione di nuovi membri in modo non discriminatorio, se in possesso dei requisiti richiesti, garantendo l’accessibilità alla Comunità energetica ETS.

  • Clausola di devoluzione: in caso di scioglimento, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altri ETS.

Gli obblighi contabili e l’iscrizione al RUNTS

Uno degli aspetti più stringenti riguarda gli adempimenti contabili e l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Per le Comunità energetiche che intendono ottenere la qualifica di ETS, l’obbligo di redazione del bilancio deve avvenire in conformità con gli schemi di cui all’Articolo 13 del CTS. Questo impone una tenuta della contabilità rigorosa e trasparente, spesso diversa dalle prassi note alle imprese commerciali.

La gestione dei proventi e il divieto di lucro

La gestione degli incentivi derivanti dalla tariffa premio del GSE (Gestore dei Servizi Energetici) all’interno di una Comunità energetica Terzo Settore è un punto di attenzione cruciale.

Gli incentivi, sebbene rappresentino una fonte di entrata significativa, devono essere gestiti nel rispetto del divieto di distribuzione degli utili tipico degli ETS.

Gli incentivi incassati possono essere ripartiti tra i partecipanti alla CER e/o reinvestiti per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente. Tali finalità includono, ad esempio:

  • l’espansione e la manutenzione degli impianti di produzione rinnovabile;

  • l’erogazione di benefici sociali (es. rimborsi della bolletta ai soci vulnerabili, progetti di efficientamento energetico sul territorio);

  • la copertura dei costi di gestione e amministrativi della CER.

La trasparenza nella gestione di questi proventi è fondamentale per mantenere la qualifica di ETS e i relativi benefici fiscali.

Nomina dell’organo di controllo e revisione legale

Al superamento di determinate soglie dimensionali, la Comunità energetica ETS è tenuta alla nomina obbligatoria dell’organo di controllo e, in alcuni casi, del revisore legale.

L’Articolo 30 del CTS stabilisce che la nomina dell’organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando l’ente superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale superiore a 110.000 euro.

  • ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.

  • numero medio di dipendenti impiegati superiore a cinque unità.

Conclusione e prospettive

La scelta di adottare la qualifica di ETS è una decisione strategica che offre alla Comunità energetica Rinnovabile un rafforzamento del proprio profilo sociale e la possibilità di accedere a significativi vantaggi fiscali previsti dal CTS.

Tuttavia, è essenziale bilanciare questi benefici con gli oneri amministrativi e contabili richiesti, in particolare l’adeguamento statutario, la gestione contabile secondo gli schemi ETS e l’adempimento delle procedure di iscrizione e permanenza nel RUNTS.

Per i professionisti e le organizzazioni che guidano la costituzione di queste nuove entità, è necessario conoscere il Codice del Terzo Settore e la prassi degli uffici del RUNTS. Inoltre, il successo delle Comunità Energetiche Rinnovabili passa sempre più attraverso la loro capacità di radicarsi nel tessuto sociale, e la qualifica di ETS rappresenta la via maestra per consolidare questo legame.

Autore: Pier Paolo Franco
Pubblicazione: domenica 4 febbraio 2024, 01:00
Aggiornamento: lunedì 1 settembre 2025, 02:00
Categorie: fiscale, normativa
Tag: Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), Enti del Terzo Settore (ETS), Codice del Terzo Settore, RUNTS, incentivi

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