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Bilancio CER ETS: conformità contabile e RUNTS

Assicurati l’accesso agli incentivi GSE: scopri come allineare il tuo Bilancio CER ETS al D.Lgs. 117/2017 e perfezionare l’iscrizione al RUNTS.

L’ingresso di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) non è un mero adempimento formale.

Secondo uno Studio del Notariato del 2024, anzi, per le CER sarebbe in sostanza quasi un obbligo: gli incentivi erogati dal GSE, secondo il Notariato, non verrebbero tassati in capo alla Comunità solamente nel caso essa sia un Ente del Terzo Settore (ETS) e, dunque, iscritta al RUNTS.

L’acquisizione della qualifica di ETS è un percorso che impone una rigorosa gestione contabile alla quale spesso le associazioni non sono  abituate, in particolare se di piccola taglia, come per molte CER.

Professionisti e amministratori devono agire con tempestività per assicurare la piena conformità dei documenti finanziari e dello statuto dell’ente. Il mancato allineamento del bilancio CER ETS ai dettami del D.Lgs. 117/2017 o “Codice del Terzo Settore” (CTS) rappresenta un ostacolo concreto all’iscrizione o, per gli enti in transizione, alla permanenza nel registro.

L’obbligo di deposito dei bilanci pregressi per l’iscrizione

Per l’ottenimento della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e la conseguente iscrizione al RUNTS, una CER deve dimostrare una pregressa aderenza ai principi di trasparenza e corretta gestione finanziaria stabiliti dal D.Lgs. 117/2017.

Nello specifico, per le nuove iscrizioni o per il transito degli enti già esistenti, è richiesta la presentazione degli ultimi due bilanci approvati, redatti secondo gli schemi di cui all’art. 13 del CTS e disciplinati dal Decreto Ministeriale 5 marzo 2020.

L’Ufficio del RUNTS è autorizzato a richiedere integrazioni se i bilanci depositati non risultano conformi, rallentando o bloccando l’iter di iscrizione.

La necessità di riclassificazione dei rendiconti non conformi

La sfida pratica per molte CER, soprattutto quelle costituite prima della piena operatività del RUNTS, risiede nella potenziale difformità dei rendiconti finanziari precedentemente adottati.

Se, negli esercizi pregressi, la CER ha optato per schemi contabili più snelli o non standardizzati (ad esempio, un semplice rendiconto per cassa o un bilancio redatto secondo principi aziendali generici), si rende necessaria un lavoro di riclassificazione.

Tale attività consiste nel mappare e riallocare le voci di costo e ricavo preesistenti all’interno delle specifiche categorie previste dagli schemi ministeriali per gli ETS (Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale, Relazione di missione).

La riclassificazione deve essere supportata da una documentazione che ne attesti la coerenza, al fine di superare l’esame dell’Ufficio RUNTS, in particolare con riferimento alla verifica se il bilancio rispetta la tripartizione funzionale richiesta agli Enti del Terzo Settore: attività di interesse generale, attività diverse, attività di raccolta fondi.

I parametri dimensionali e la nomina dell’organo di controllo

Oltre alla conformità formale dei bilanci, gli amministratori delle CER devono monitorare i parametri dimensionali che fanno scattare l’obbligo di nomina dell’organo di controllo (o del revisore legale, a seconda dei casi), come stabilito dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore.

L’obbligo sorge qualora la CER superi, per due esercizi consecutivi, almeno due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro

  • ricavi, rendite, proventi o entrate: 220.000 euro

  • dipendenti impiegati in media durante l’esercizio: 5 unità

Il superamento di questi parametri impone l’immediata nomina, un adempimento che garantisce una vigilanza aggiuntiva sulla correttezza contabile e sulla gestione. È fondamentale che questa valutazione sia effettuata preventivamente, poiché l’assenza dell’organo di controllo, quando obbligatoria, costituisce un motivo di diniego all’iscrizione o di cancellazione dal RUNTS.

Per un approfondimento sui regimi fiscali agevolati applicabili, si rimanda alla trattazione sulla fiscalità delle CER.

La Relazione di missione

La Relazione di missione è un documento obbligatorio per gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro. Per molte CER, dunque, non si tratterà di un documento obbligatorio salvo che l’equilibrio economico della Comunità consenta la percezione di tariffa premio e corrispettivo di valorizzazione per tale considerevole importo.

Una Comunità Energetica genuina e avveduta però, particolarmente se composta anche di enti pubblici, può adottare tale documento per comunicare all’estero l’impatto sociale e ambientale generato.

Anche per le imprese, inoltre, la Relazione potrebbe rappresentare un documento di estremo interesse qualora volessero utilizzare le informazioni sulla CER nei propri bilanci di sostenibilità.

Ad esempio, è possibile informare i propri partecipanti e stakeholders esterni sui progressi concreti raggiunti nell’esercizio, evidenziando metriche chiave relative alla produzione di energia rinnovabile, alla massimizzazione dell’energia effettivamente condivisa tra i membri e, in particolare, alle iniziative di interesse generale realizzate, come i progetti volti alla riduzione della povertà energetica o alla promozione dell’efficienza.

Questo documento può essere, quindi, un veicolo essenziale per comunicare in modo trasparente ai soci e al pubblico il conseguimento degli obiettivi statutari e l’adesione ai principi del Terzo Settore, oltre ad essere un biglietto da visita fondamentale per la CER di fronte a nuovi potenziali partecipanti.

Autore: Pier Paolo Franco
Pubblicazione: mercoledì 26 novembre 2025, 01:00
Categorie: fiscale
Tag: bilancio, ETS, RUNTS

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