L’autoconsumo diffuso rappresenta una trasformazione fondamentale nel panorama energetico italiano ed europeo, segnando il passaggio da un modello centralizzato a un sistema decentralizzato e partecipativo. Questa evoluzione abilita cittadini, imprese ed enti locali a diventare protagonisti attivi della transizione energetica: non più consumatori passivi ma “prosumer” e «clienti attivi» in grado di produrre e consumare energia condividendo “virtualmente” gli stessi impianti di produzione da fonti rinnovabili.
Esistono altre formule commerciali che portano a risultati simili attraverso meccanismi di rete e di mercato diversi, spesso con un profilo di investimento o copertura più o meno accentuato. In questa sede non ci occupiamo di tali approcci per concentrarci sul quadro generale del nuovo meccanismo di condivisione virtuale dell’energia secondo la disciplina legislativa in vigore.
Il quadro normativo dell’autoconsumo collettivo
Sono due i pilastri legislativi fondamentali dell’autoconsumo diffuso: il D.Lgs. n. 199/2021, che recepisce la direttiva europea sulle energie rinnovabili (RED II), e il D.Lgs. n. 210/2021, che attua la direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica.
A questi si affiancano i provvedimenti attuativi che definiscono nel dettaglio la disciplina: il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) n. 414/2023, noto come “Decreto CACER”, e il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) oltre alle Regole Operative del GSE (Gestore Servizi Energetici Spa).
Le configurazioni di autoconsumo diffuso
La normativa identifica diverse configurazioni per l’autoconsumo, che si distinguono per la natura dei partecipanti, il perimetro geografico e le fonti energetiche utilizzate:
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Comunità energetiche rinnovabili o Comunità di energia rinnovabile (CER)
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Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o sistemi di autoconsumo collettivo
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Autoconsumatore individuale a distanza che utilizza la rete di distribuzione
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Comunità energetica dei cittadini (CEC)
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Gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente
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Cliente attivo a distanza che utilizza la rete di distribuzione
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Autoconsumatore individuale a distanza con linea diretta
In generale, possiamo distinguere tra forme di autoconsumo diffuso vincolate all’impiego di fonti di energia rinnovabile, ovvero CER, gruppi di autoconsumatori e autoconsumatore a distanza, oppure no: CEC, gruppo di clienti attivi e cliente attivo a distanza.
I vari istituti, inoltre, differenziano anche la partecipazione dell’impresa secondo la sua dimensione (PMI: piccola, media oppure grande impresa ai sensi della disciplina unionale di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 361 del 6.5.2003): le grandi imprese non possono essere membri di una CER, ma possono accedere direttamente alle CEC (senza poteri di controllo), nel gruppo di autoconsumatori o di clienti attivi oppure come autoconsumatore o cliente attivo a distanza. Possono però partecipare indirettamente a una CER come “produttori terzi”.
Un requisito comune a tutte le forme di autoconsumo collettivo, nel caso di società e imprese, è che la partecipazione alla configurazione di autoconsumo diffuso «non può costituire l’attività commerciale e industriale principale». Fuori dal gergo giuridico, ciò significherebbe che una impresa non deve ottenere la maggior parte dei propri ricavi dall’autoconsumo stesso, cioè dagli incentivi statali destinati alla specifica forma di autoconsumo prescelta. Operativamente, tale requisito è stato “tradotto” nel fatto che l’impresa deve avere un codice ATECO prevalente diverso da produzione o commercio di energia elettrica: cioè 35.11.00, 35.12.00 e 35.15.00 (o 35.11 e 35.14 prima della riclassificazione in vigore dal 1° gennaio 2025).
Per un inquadramento generale dell’autoconsumo diffuso o collettivo, vi rimandiamo ad un prossimo articolo. Veniamo ora all’esame delle diverse fattispecie di autoconsumo collettivo.
Comunità Energetica Rinnovabile (CER)
La Comunità energetica rinnovabile è definita all’articolo 2 della Direttiva (UE) 2018/2001, nota come RED II (Renewable Energy Directive II). Le CER sono soggetti giuridici il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, piuttosto che profitti finanziari. La loro operatività è strettamente legata all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e al criterio della “vicinanza” geografica tra i membri e gli impianti di produzione.
Il criterio della vicinanza, in particolare, è declinato o meglio risente del profilo strettamente tecnico dell’ambito energetico in cui si inseriscono le CER: è costituito dalla porzione di rete elettrica in bassa tensione, definita “cabina primaria”, nella quale sono presenti i punti di connessione (Points of Delivery o POD) dei partecipanti alla CER.
Per una introduzione al sistema elettrico nazionale, vi rimandiamo a un futuro articolo; nel frattempo, potete verificare in quali cabine primarie si trovano i vostri indirizzi a questa pagina.
Forma giuridica
La “soggettività giuridica” e “autonomia” della CER, si traduce poi nell’essere un vero e proprio ente collettivo, cioè composto da una pluralità di membri (persone fisiche, PMI, enti locali, ecc.) e distinto dai singoli partecipanti.
La comunità energetica, dunque, è una entità legale che agisce in nome proprio, può esercitare diritti, assumere obbligazioni e intrattenere rapporti contrattuali con terzi. Immaginate una vera e propria “società”, con proprie necessità di gestione, ad esempio ingresso e uscita dei soci, definizione di regole di governance e di ripartizione dei benefici, adempimento di obblighi contabili e fiscali, fino alla redazione e deposito di un bilancio.
Il requisito dell’assenza di un “profitti finanziari” (o meglio: l’assenza di scopo di lucro) comporta poi la necessità che le CER si costituiscano come enti non profit, come un’associazione riconosciuta o non riconosciuta, una cooperativa o una fondazione.
In particolare, la comunità energetica può essere costituita come Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017, come espressamente indicato nell’articolo 5, per effettuare l’attività di interesse generale relativa «alla produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
La scelta della forma giuridica comporta rilevanti conseguenze sul piano dell’organizzazione dei rapporti tra i soci, degli adempimenti contabili e del trattamento fiscale delle partite che transitano nell’ente.
Insomma, la costituzione di una Comunità energetica rinnovabile non è solo un progetto tecnico-energetico, ma anche e soprattutto un’iniziativa di carattere organizzativo e sociale. La scelta della forma giuridica, la definizione della governance e le regole di appartenenza sono elementi fondanti che determinano la stabilità, la sostenibilità e la capacità della CER di perseguire i propri obiettivi nel lungo periodo.
Oggetto sociale
La CER è la fattispecie di autoconsumo più complessa ma anche quella con il maggior potenziale sociale e territoriale. Il suo scopo primario non è generare profitti, ma fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o al territorio in cui opera.
Questo non significa che eventuali proventi economici non possano essere redistribuiti tra i partecipanti alla CER. Anzi, questo è il principale oggetto dell’attività di una comunità energetica. Il requisito dell’assenza di «profitti finanziari», però, implica che al di là della redistribuzione degli incentivi ricevuti tra i partecipanti che li hanno generati, le attività diverse che la CER svolge debbano essere rese a favore della comunità o distribuite tra i membri: la massimizzazione del profitto non è l’obiettivo fondante.
Una Comunità energetica opera attraverso un modello di “autoconsumo virtuale”: i membri utilizzano la rete elettrica pubblica esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti messi a disposizione della comunità, non vengono costruite fisicamente nuove reti autonome tra i partecipanti alla CER.
In altre parole, salvo i benefici economici e ambientali, per un consumatore o un prosumer partecipare a una CER non comporta in concreto nuovi obblighi o adempimenti o rinunce. Il membro di una CER continua a godere di tutti i diritti riconosciuti a qualsiasi utente della rete elettrica, compreso quello di scegliere il fornitore di energia che preferisce alle normali tariffe da questo praticate.
Sintesi dei requisiti
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Oggetto sociale e finalità: Lo statuto deve dichiarare esplicitamente che l’obiettivo prevalente della comunità è fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri membri o alle aree locali in cui opera, e non quello di realizzare profitti finanziari. Atto costitutivo e statuto, inoltre, devono contenere una serie di altre clausole espresse ed essere compatibili con la qualifica di ente non commerciale o del terzo settore.
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Partecipanti: Deve essere garantito il principio della “porta aperta”: la partecipazione è volontaria, non discriminatoria e aperta a persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali, amministrazioni comunali, enti di ricerca, enti religiosi e del Terzo settore. Le grandi imprese non possono essere membri della CER. Per le imprese, la partecipazione non può costituire l’attività commerciale o industriale principale.
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Diritti dei membri: Lo statuto deve salvaguardare i diritti dei partecipanti come clienti finali, incluso il diritto di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e il diritto di recedere dalla comunità in qualsiasi momento, fatte salve eventuali penali eque e proporzionate per la compartecipazione agli investimenti.
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Forma giuridica: La CER deve essere un soggetto giuridico autonomo e no profit (ad es. associazione, cooperativa o fondazione).
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Governance: L’esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai membri situati nel territorio in cui si trovano gli impianti per la condivisione.
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Impianti: Gli impianti di produzione devono essere alimentati da fonti rinnovabili ed essere di nuova costruzione o potenziamento di impianti esistenti. La potenza di ogni singolo impianto non può superare 1 MW. Gli impianti devono essere nella disponibilità e sotto il controllo della comunità.
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Perimetro geografico: Per accedere agli incentivi, tutti i punti di connessione (POD) dei membri (produttori e consumatori) devono essere situati nell’area sottesa alla medesima cabina elettrica primaria.
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Ripartizione dei benefici: È necessario prevedere un meccanismo chiaro e trasparente per la distribuzione dei benefici economici derivanti dagli incentivi e dalla vendita di energia tra i membri.
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Soggetto delegato: Deve essere individuato un soggetto delegato responsabile del riparto tecnico dell’energia elettrica condivisa e della gestione dei flussi economici con il GSE. Solitamente si tratta del legale rappresentante della CER o di un soggetto da questi delegato.
Gruppo di autoconsumatori (AUC)
Il Gruppo di Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o, più semplicemente, gruppo di autoconsumatori, comunemente noto come Autoconsumo collettivo (AUC o GAC), rappresenta la forma più agile e localizzata di condivisione dell’energia. In sostanza, si tratta di un insieme di consumatori e prosumer situati nello stesso edificio o condominio o supercondominio: i produttori autoconsumano e possono vendere l’energia in eccesso e, nel contempo, metterla a disposizione dei POD consumatori situati nell’edificio.
A differenza della CER, questa configurazione non richiede la costituzione di un nuovo e autonomo soggetto giuridico, ma si fonda su un accordo più snello, pensato per contesti omogenei e circoscritti. La sua essenza risiede in un patto tra vicini: un insieme di almeno due clienti finali che, trovandosi nello stesso stabile, decidono di agire collettivamente per produrre, consumare e condividere l’energia generata da uno o più impianti a fonti rinnovabili a loro servizio.
L’AUC si costituisce tramite il perfezionamento di un accordo di diritto privato: un contratto o scrittura privata tra le parti. Nel caso di condominio, tale accordo può essere costituito anche dal semplice verbale dell’assemblea nella quale i condòmini approvano l’accesso al servizio di autoconsumo diffuso, firmato dagli stessi condòmini aderenti.
La fattispecie dell’Autoconsumo Collettivo, dunque, non richiede la costituzione di un nuovo soggetto giuridico.
Inoltre, non è necessario che all’accordo AUC partecipino tutti i POD condominiali: come per una CER, può bastare un produttore e un consumatore per diventare AUC. Naturalmente, è necessario un corretto ed efficace bilanciamento dell’energia condivisibile per massimizzare i benefici dell’autoconsumo diffuso.
Sintesi dei requisiti
In generale, molti dei requisiti delle CER sono ribaditi anche nella disciplina AUC, tuttavia nel complesso l’Autoconsumo collettivo è molto più semplice e riduce drasticamente le barriere all’ingresso, i costi di costituzione e gli oneri gestionali, rendendolo una soluzione particolarmente attraente per i contesti condominiali residenziali o misti nei quali si riesca a realizzare un buon bilanciamento tra produzione e consumo.
Per gestire le interazioni con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), il gruppo individua un “referente” unico, che può essere l’amministratore di condominio, il rappresentante legale dell’edificio o un membro delegato, il quale agisce come punto di contatto per tutte le pratiche amministrative e l’erogazione degli incentivi.
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Partecipanti: Possono partecipare persone fisiche, PMI, enti e, a differenza delle CER, anche grandi imprese, purché tutti i partecipanti siano ubicati nello stesso edificio o condominio. Per le imprese private, la partecipazione non può costituire l’attività commerciale o industriale principale.
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Forma giuridica: I rapporti tra i membri sono regolati da un contratto di diritto privato. Nel caso di un condominio, è sufficiente una delibera assembleare. Viene individuato un referente per la gestione dei rapporti con il GSE.
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Impianti: Gli impianti, alimentati da fonti rinnovabili, possono essere di proprietà di uno o più partecipanti, dello stesso condominio o anche di un soggetto terzo, e possono essere installati sull’edificio o nelle sue pertinenze. La potenza massima per singolo impianto è di 1 MW per accedere agli incentivi.
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Perimetro geografico: Tutti i POD devono trovarsi all’interno dello stesso edificio o condominio.
Comunità Energetica dei Cittadini (CEC)
Introdotta dalla direttiva unionale sul mercato interno dell’elettricità, recepita in Italia dal D.Lgs. 210/2021, la Comunità energetica dei Cittadini (CEC) rappresenta un modello di aggregazione più ampio e flessibile rispetto alla CER. Anch’essa si costituisce come un soggetto giuridico autonomo, fondato su partecipazione volontaria e aperta, il cui scopo primario è offrire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità, anziché generare profitti finanziari.
La sua peculiarità risiede nella neutralità tecnologica: a differenza delle CER, una CEC può produrre, consumare e condividere energia elettrica proveniente non solo da fonti rinnovabili, ma da qualsiasi fonte, comprese le fonti non rinnovabili. Questo apre a scenari che includono, ad esempio, impianti di cogenerazione ad alto rendimento anche se alimentati da fonti fossili.
Inoltre, le Comunità dei Cittadini hanno un raggio d’azione più vasto.
Le CEC non sono vincolate al perimetro della cabina primaria, ma possono operare su un territorio più vasto, coincidente con le zone di mercato dell’energia. Questa maggiore estensione geografica sembra accompagnarsi a un ventaglio di attività più ampio: oltre alla generazione e al consumo, una CEC può legalmente occuparsi di distribuzione, fornitura, aggregazione, stoccaggio e offerta di servizi energetici, come quelli per la ricarica dei veicoli elettrici.
Anche la “competenza” della CER, tuttavia, è descritta in termini sufficientemente ampi da chiedersi se vi sia una effettiva differenza. Lo vedremo in futuro.
Questo la configura come un potenziale attore integrato del mercato energetico, capace di interagire con il sistema a più livelli. Proprio a causa di questa neutralità tecnologica, le CEC non accedono agli incentivi specifici del Decreto CACER, che sono riservati all’energia rinnovabile condivisa, ma beneficiano unicamente del corrispettivo di valorizzazione definito da ARERA.
Sintesi dei requisiti
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Fonte energetica: A differenza delle CER, le CEC possono produrre e condividere energia elettrica proveniente anche da fonti non rinnovabili.
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Scopo: L’obiettivo primario è offrire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché perseguire profitti finanziari.
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Attività: Le CEC sembrano poter svolgere un ventaglio di attività più ampio rispetto alle CER, esteso a distribuzione, fornitura, aggregazione, stoccaggio e servizi di ricarica per veicoli elettrici.
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Perimetro geografico: Non è previsto il vincolo della cabina primaria: una configurazione CEC può estendersi all’intera zona di mercato. Non sono previsti vincoli o requisiti in relazione alla tipologia di fonte energetica, alla data di entrata in esercizio degli impianti o alla potenza.
Gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente (GCA)
Questa fattispecie è l’analogo dell’Autoconsumo collettivo (AUC) esteso alle fonti non rinnovabili.
Il cliente attivo, in generale, è un cliente finale del sistema elettrico nazionale. Nel nostro caso, si tratta di un gruppo di clienti finali ubicati nel medesimo edificio o condominio che, all’interno dei propri locali, svolgono almeno una delle seguenti funzioni: produzione di energia elettrica per il proprio consumo, accumulo o vendita di energia elettrica autoprodotta, partecipazione a meccanismi di efficienza energetica o di flessibilità, eventualmente per mezzo di un soggetto aggregatore. Tali attività non possono in ogni caso costituire l’attività commerciale o professionale principale di tali clienti.
Come l’Autoconsumo collettivo, si basa su un accordo contrattuale tra clienti finali all’interno dello stesso edificio o condominio, senza la necessità di creare un nuovo ente giuridico.
La differenza sostanziale risiede nella fonte energetica: mentre l’AUC è vincolato alle fonti rinnovabili, il GCA può produrre e condividere energia proveniente da qualsiasi fonte, inclusi i sistemi di cogenerazione non rinnovabili. Anche in questo caso, viene individuato un soggetto responsabile per la gestione dei rapporti contrattuali e operativi.
Come per le CEC, l’energia condivisa nell’ambito di un GCA non accede alla tariffa incentivante di CER o AUC, ma solo al contributo di valorizzazione ARERA, parametrato su tariffe di trasmissione e distribuzione e alle perdite di rete evitate.
| Caratteristica | Comunità energetica rinnovabile (CER) | Gruppo di autoconsumo collettivo (AUC) | Comunità energetica dei cittadini (CEC) | Gruppo di clienti attivi (GCA) |
|---|---|---|---|---|
| Normativa | D.Lgs. 199/2021 (RED II) | D.Lgs. 199/2021 (RED II) | D.Lgs. 210/2021 (IEM) | D.Lgs. 210/2021 (IEM) |
| Fonte Energetica | Rinnovabile | Rinnovabile | Rinnovabile e non | Rinnovabile e non |
| Perimetro | Medesima cabina primaria | Medesimo edificio/condominio | Zona di mercato | Medesimo edificio/condominio |
| Partecipanti | Persone fisiche, imprese, enti locali e terzo settore. No grandi imprese. | Persone fisiche, imprese, enti locali e terzo settore. Grandi imprese ammesse. | Persone fisiche, imprese, enti locali e terzo settore. Grandi imprese ammesse. | Qualsiasi cliente finale. |
Il sistema degli incentivi per l’autoconsumo
Il sistema incentivante è il motore economico che alimenta lo sviluppo dell’autoconsumo diffuso in Italia. La sua architettura è contenuta nella stessa normativa sopra citata e può richiedere approfondite analisi di tipo energetico ed economico per stimare affidabilmente la fattibilità del progetto, o meglio la sua sostenibilità.
Le due misure principali del Decreto CACER: tariffa premio e contributo Pnrr
Il Decreto CACER istituisce un doppio binario di sostegno, cumulabile, per promuovere la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili all’interno delle configurazioni di autoconsumo:
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Tariffa incentivante (o tariffa premio): Si tratta di un contributo in conto esercizio, erogato dal GSE per un periodo di 20 anni, sulla quota di energia condivisa. È accessibile alle CER, ai gruppi di autoconsumatori e agli autoconsumatori a distanza.
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Contributo PNRR: Un contributo in conto capitale a fondo perduto fino al 40% dei costi di realizzazione dell’impianto, finanziato con 2,2 miliardi di euro del Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza. È destinato esclusivamente a Comunità energetiche rinnovabili e Gruppi di autoconsumo collettivo i cui impianti sono realizzati in comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. Le domande per questo contributo possono essere presentate fino al 30 novembre 2025.
Il principale aspetto da tenere in considerazione per quanto riguarda il contributo a fondo perduto, è che comporta una riduzione fino al 50% della tariffa premio con riferimento all’energia condivisa degli impianti che ne hanno goduto.
Il terzo pilastro: corrispettivo di valorizzazione
Tutte le configurazioni di autoconsumo diffuso, inoltre, beneficiano di un corrispettivo di valorizzazione definito da ARERA nel TIAD. Questo contributo non è un incentivo, ma la restituzione di alcune componenti tariffarie che si pagano in bolletta.
In particolare, si è deciso di escludere le configurazioni di autoconsumo da parte degli oneri di trasmissione e distribuzione. Tali costi, infatti, sono considerati non dovuti in quanto l’energia viene prodotta e consumata localmente, evitando il “transito” dell’energia da segmenti di rete a bassa e media tensione tramite segmenti ad alta o altissima tensione, sostanzialmente tra una cabina primaria e l’altra, infrastrutturalmente gravosi e che comportano dispersioni energetiche.
| Provento | Comunità energetica rinnovabile (CER) | Gruppo di autoconsumo collettivo (AUC) | Comunità energetica dei cittadini (CEC) | Gruppo di clienti attivi (GCA) |
|---|---|---|---|---|
| Contributo PNRR | ✔️ Sì | ✔️ Sì | ❌ No | ❌ No |
| Tariffa incentivante (o tariffa premio) | ✔️ Sì | ✔️ Sì | ❌ No | ❌ No |
| Corrispettivo di valorizzazione | ✔️ Sì | ✔️ Sì | ✔️ Sì | ✔️ Sì |
| Vendita dell’energia in rete (RID) | ✔️ Sì | ✔️ Sì | ✔️ Sì | ✔️ Sì |
Troverete una analisi più approfondita dal punto di vista economico in futuri articoli, in particolare dal punto di vista della quantificazione di tali benefici.
L’argomento richiede una attenta valutazione sia di convenienza tra l’accesso allo strumento del contributo Pnrr e il godimento della tariffa premio non ridotta, sia di comparazione tra agevolazioni alternative (ad es. bandi regionali a fondo perduto o di finanziamento agevolato). La disciplina del cumulo tra incentivi del GSE, altre forme di finanziamento agevolato o contributo a fondo perduto, la tariffa premio stessa, le agevolazioni fiscali, ecc. è infatti molto articolato e complesso e, soprattutto, delicato.
Alcune disposizioni rimangono ancora in fase di attuazione, come lo scorporo diretto in bolletta della quota di energia condivisa per i clienti domestici previsto dalle direttive europee. ARERA ha evidenziato la notevole complessità gestionale di tale meccanismo, che potrebbe richiedere ancora diversi mesi per essere implementato.
Conclusioni: un nuovo ecosistema energetico?
L’articolato quadro normativo sull’autoconsumo diffuso delinea un nuovo ecosistema energetico in cui la generazione distribuita e la partecipazione attiva dei consumatori (clienti attivi) diventano pilastri della transizione. Le diverse configurazioni offrono flessibilità a cittadini, condomini, imprese e pubbliche amministrazioni per contribuire alla decarbonizzazione, ottenendo al contempo benefici economici diretti e promuovendo la coesione sociale e lo sviluppo locale.
Sul piano tecnico, le ragioni di un tale sviluppo attengono anche ad equilibrio e bilanciamento della rete elettrica nazionale, alla riduzione delle perdite di rete e, in generale, alla riduzione degli oneri di sistema. Su questo ci riserviamo un prossimo approfondimento.
Sebbene persistano sfide implementative, in particolare la complessità burocratica e finanziaria e la necessità di una piena attuazione di tutti i meccanismi (ad esempio lo scorporo in bolletta), gli strumenti normativi e gli incentivi messi in campo rappresentano un’opportunità senza precedenti per democratizzare l’energia e accelerare il percorso verso un futuro più sostenibile.
Intercer vi offre tutti gli strumenti per superare queste complessità e orientarvi nell’ottimizzazione dell’energia condivisa.