Il panorama normativo italiano relativo agli impianti fotovoltaici sta vivendo una fase di profonda evoluzione, specialmente per quanto concerne le imprese agricole nel caso di installazione a terra e le relative implicazioni fiscali.
Dal 2026, si delineano nuove regole che mirano a conciliare la produzione di energia rinnovabile con la salvaguardia del suolo agricolo. In questo contesto, l’agrivoltaico emerge come soluzione privilegiata, consentendo ancora l’accesso al regime fiscale forfettario, a differenza degli impianti fotovoltaici tradizionali a terra.
Negli ultimi anni, il legislatore ha cercato un equilibrio tra la necessità di promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l’esigenza di tutelare la funzione primaria di produzione alimentare dei terreni agricoli. L’obiettivo è prevenire una conversione massiva delle superfici agricole a favore della sola produzione energetica.
Le nuove regole per impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaico dal 2026
Il Decreto Agricoltura del maggio 2024 (d.l. 63/2024, articolo 5) e il successivo decreto legge 175/2025 (in particolare all’articolo 2) hanno introdotto un divieto generalizzato all’installazione di impianti fotovoltaici tradizionali a terra sui terreni agricoli.
Questa limitazione non impedisce alle imprese agricole la produzione di energia da fotovoltaico di per sé, bensì distingue nettamente impianti fotovoltaici che impediscono gli usi agricoli del terreno e sistemi che lo preservano, valorizzando le tecnologie che permettono una coesistenza virtuosa tra attività agricola ed energetica.
In questa logica, il legislatore ha escluso dai divieti gli impianti agrivoltaici. Questi sistemi sono specificamente progettati per realizzare un effettivo “doppio uso” del terreno, grazie a soluzioni costruttive che consentono la continuità delle coltivazioni e delle attività pastorali sotto e accanto ai pannelli fotovoltaici. Gli impianti agrivoltaici, infatti, impiegano moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra, preservando le attività colturali e pastorali sul sito di installazione.
Il regime fiscale dell’agrivoltaico e forfettario per le imprese agricole
La distinzione tra impianti tradizionali a terra e agrivoltaico rileva anche sul piano fiscale, in particolare per quanto riguarda l’applicazione del regime forfettario.
Per gli impianti fotovoltaici a terra entrati in esercizio dal 1° gennaio 2026, il nuovo comma 423-bis della legge 266/2005, stabilisce che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica eccedente la franchigia di 260.000 kWh all’anno concorrono a formare il reddito d’impresa secondo le regole impositive ordinarie. Questo significa che tali impianti vengono esclusi dalla tassazione forfettaria agricola del 25% prevista dal comma 423 della medesima legge 266/2005.
Per quanto sul piano fiscale manchi una definizione normativa autonoma per l’agrivoltaico, la disciplina autorizzativa (articolo 5 del d.l. 63/2024) e la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, ad es. pronunce 8029/2023 e 8258/2023) escludono espressamente l’assimilabilità tra le due tipologie di impianti - a terra ed agrivoltaici.
Poiché gli impianti agrivoltaici non determinano un’occupazione del suolo incompatibile con la produzione primaria, sotto il profilo funzionale non possono essere dunque considerati impianti “a terra” in senso tradizionale. Una lettura sistematica del comma 423-bis, pertanto, suggerisce che tale disposizione debba applicarsi solo agli impianti fotovoltaici tradizionali a terra.
Ciò implica che, per le aziende agricole, le società semplici e le società agricole in opzione i cui impianti entreranno in esercizio nel 2026, la tassazione forfettaria del 25% sulla produzione di energia eccedente la franchigia (al netto della quota incentivo) troverà applicazione esclusivamente per gli impianti agrivoltaici e per quelli fotovoltaici collocati su strutture aziendali esistenti.
È importante notare che il quadro fiscale rimane immutato per gli impianti fotovoltaici tradizionali entrati in funzione entro il 31 dicembre 2025, per i quali il regime forfettario resta utilizzabile.
I criteri di connessione all’attività agricola
La Circolare 32/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate ha storicamente definito i criteri per la connessione della produzione fotovoltaica all’attività agricola. Secondo tale circolare, la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 260.000 kWh all’anno si considera in ogni caso connessa all’attività agricola.
Per la produzione di energia eccedente tale franchigia, la connessione si considera sussistente al ricorrere di almeno uno dei seguenti requisiti:
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la produzione di energia fotovoltaica deriva da impianti con integrazione architettonica o parzialmente integrati, come definiti dall’articolo 2 del DM 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti;
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il volume d’affari derivante dall’attività agricola (esclusa la produzione fotovoltaica) è superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 260.000 kWh, calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati;
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entro il limite di 1 MW per azienda, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno un ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite dei 260.000 kWh,.
Questi parametri, concepiti in un’epoca in cui gli impianti fotovoltaici avevano caratteristiche differenti da quelle odierne, appaiono meno idonei a definire i criteri di connessione per l’agrivoltaico innovativo.
L’agrivoltaico, infatti, è progettato per integrare e far coesistere produzione energetica e attività agricola principale, senza sottrarre terreno all’agricoltura e, nella sua espressione più avanzata, migliorando la produttività del suolo.
L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, con la risposta 61/2025, sentito anche il parere del MASE, ha chiarito che agli impianti agrivoltaici avanzati devono essere applicati gli stessi criteri di connessione previsti dalla Circolare 32/E.
Conclusioni
Nonostante l’evoluzione tecnologica e normativa in termini di autorizzazioni, la disciplina fiscale non tiene ancora pienamente conto delle peculiarità degli impianti agrivoltaici: l’attuale evoluzione tecnologica spingerebbe a considerare tali impianti fotovoltaici di per sé connessi all’attività agricola.
Questo approccio non sembra al momento facilmente sostenibile sulla base della normativa vigente, e la prassi dell’Agenzia delle Entrate lo ha espressamente negato.
Tale impostazione, tuttavia, non appare del tutto condivisibile, data la natura innovativa e duale dell’agrivoltaico. Si aprono, dunque, scenari rilevanti per imprese agricole e investitori, che dovranno confrontarsi con un sistema normativo in cui classificazioni tecniche e qualificazioni fiscali rischiano di divergere.
In assenza di una definizione fiscale esplicita, la distinzione tra impianti “fotovoltaici a terra” e impianti “agrivoltaici” continuerà a costituire un tema cruciale, tanto sotto il profilo tributario quanto sotto quello autorizzativo.
Sarebbe auspicabile, pertanto, che il legislatore intervenisse per dare giusta dignità fiscale agli impianti agrivoltaici avanzati, considerandoli sempre connessi all’attività agricola principale e garantendo coerenza con l’impianto normativo che sostiene una transizione energetica compatibile con la tutela della produzione primaria.